Ai lavoratori e preposti delle aziende di settore a rischio basso, medio, alto. Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)'.
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. L'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 stabilisce che l'aggiornamento deve avere periodicità quinquennale. La durata, i contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011.
Significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti giuridico-normativi - aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori - aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda - fonti di rischio e relative misure di prevenzione
6 ore
Comprovata la frequenza di almeno il 100% delle ore di formazione previste e la compilazione di un test a risposta multipla, verrà rilasciato un attestato di frequenza.