Ai Preposti. Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera e) del D.Lgs. 81/2008: e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa'.
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. L'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 stabilisce che l'aggiornamento deve avere periodicità quinquennale. La durata, i contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011.
- La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; - Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori;- Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); - La valutazione dei rischi per la sicurezza: aspetti metodologici e normativi; - I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08 - La sicurezza negli appalti; - La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni;
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