Al datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP all'interno di aziende di settore a rischio alto. Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera b) e f) del D.Lgs. 81/2008: b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo' f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi'. Secondo quanto indicato nell'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002 - 2007) dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, si intendono aziende a rischio alto quelle appartenenti ai settori: estrazione minerali; altre industrie estrattive; costruzioni; industrie alimentari; tessili, abbigliamento, conciarie, cuoio; legno; carta, editoria, stampa; minerali non metalliferi; produzione lavorazione metalli; fabbricazione macchine, apparecchi meccanici; autoveicoli; mobili; produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; smaltimento rifiuti; raffinerie, trattamento combustibili nucleari; industria chimica, fibre; gomma, plastica; sanità; assistenza sociale residenziale.
Il corso è conforme a quanto previsto all'articolo 5 dell'Allegato A dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 commi 2 e 3 del DLgs 9 Aprile 2008 n. 81 e quanto indicato nell'Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011. L'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 stabilisce che l'aggiornamento deve avere periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo), e durata differente in relazione ai 3 livelli di rischio.
Significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: - approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; - sistemi di gestione e processi organizzativi; - fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; - tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
14 ore + Esame Finale
Comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste e il superamento dell'esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il corso è tenuto da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute e del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6 comma 8 lettera m-bis, del D.lgs n. 81/2008.