Lavoratori e preposti delle aziende di settore a rischio basso, medio, alto. Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)'.
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il percorso formativo si articola in due moduli distinti: • formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; • formazione specifica dedicata ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata, i contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo StatoRegioni del 21.12.2011.
• Formazione generale • Concetti di rischio • Danno • Prevenzione • Protezione • Organizzazione della prevenzione aziendale • Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali • Organi di vigilanza, controllo e assistenza
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Comprovato il superamento del test finale verrà rilasciato un attestato di frequenza.