Lavoratori e preposti delle aziende di settore a rischio basso. Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)". Secondo quanto indicato nell'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002-2007) dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, si intendono aziende a rischio basso quelle appartenenti ai settori: commercio ingrosso e dettaglio; attività artigianali (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.); alberghi, ristoranti; assicurazioni; immobiliari, informatica; associazioni ricreative, culturali, sportive; servizi domestici; organizzazioni extraterritoriali.
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il percorso formativo si articola in due moduli distinti: - formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; - formazione specifica dedicata ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata, i contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
Argomenti del corso • Formazione specifica • Rischi infortuni • Meccanici generali • Elettrici generali • Macchine • Attrezzature • Cadute dall'alto • Rischi da esplosione • Rischi chimici • Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri • Etichettatura • Rischi cancerogeni • Rischi biologici • Rischi fisici • Rumore • Vibrazione • Radiazioni • Microclima e illuminazione • Videoterminali • DPI Organizzazione del lavoro • Ambienti di lavoro • Stress lavoro correlato • Movimentazione manuale carichi • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) • Segnaletica • Emergenze • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico • Procedure esodo e incendi • Procedure organizzative per il primo soccorso • Incidenti e infortuni mancanti • Altri Rischi
4 ore
Comprovato il superamento del test finale verrà rilasciato un attestato di frequenza.