Ai lavoratori e preposti delle aziende di settore a rischio basso. Definizione ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009)'. Secondo quanto indicato nell'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze Ateco 2002 - 2007) dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, si intendono aziende a rischio basso quelle appartenenti ai settori: commercio ingrosso e dettaglio; attività artigianali (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.); alberghi, ristoranti; assicurazioni; immobiliari, informatica; associazioni ricreative, culturali, sportive; servizi domestici; organizzazioni extraterritoriali.
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, prevede l'obbligo per i lavoratori, preposti e dirigenti di ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il percorso formativo si articola in due moduli distinti: - formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; - formazione specifica dedicata ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata, i contenuti, le metodologie formative, rispettano quanto indicato nell'Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011.
Formazione specifica Rischi infortuni Meccanici generali Elettrici generali Macchine Attrezzature Cadute dall'alto Rischi da esplosione Rischi chimici Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri Etichettatura Rischi cancerogeni Rischi biologici Rischi fisici Rumore Vibrazione Radiazioni Microclima e illuminazione Videoterminali DPI Organizzazione del lavoro Ambienti di lavoro Stress lavoro correlato Movimentazione manuale carichi Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) Segnaletica Emergenze Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico Procedure esodo e incendi Procedure organizzative per il primo soccorso Incidenti e infortuni mancanti Altri Rischi
8 ore con Esame Finale
ENAIP CSF TRIESTE - VIA DELL'ISTRIA 57
Aver frequentato la Formazione Generale per Lavoratori della classe di Rischio Basso Medio Alto
Comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste e il superamento dell'esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il corso è tenuto da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute e del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6 comma 8 lettera m-bis, del D.lgs n. 81/2008.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Iris Vecchiet i.vecchiet@enaip.fvg.it oppure Veronica Carboni: v.carboni@enaip.fvg.it