RICHIAMO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER LE AZIENDE (Tipo B e C)

Sede
EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI-VENEZIA GIULIA
Data di inizio
22/11/2024
Data di fine
22/11/2024
Durata
4 Ore
Orario
09.00-13.00
Prezzo
60,00
Modalità
In presenza

A chi è rivolto

Addetti alle misure di primo soccorso delle aziende rientranti nella tipologia A L'organizzazione del pronto soccorso è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo A: - aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; - aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno; - aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo B: - aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo C: - aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Perché partecipare

Gli addetti alle misure di primo soccorso, designati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, devono ricevere, come previsto nell'art. 37 comma 9, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Come previsto dal DM 388/2003 art. 3 comma 5, la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. La durata e i contenuti rispettano quanto indicato nell'Allegato 4 del DM 388/2003.

Che cosa si farà

Modulo C - 4 ore Acquisire capacità di intervento pratico - Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. - Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute - Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta - Tecniche di rianimazione cardiopolmonare - Tecniche di tamponamento emorragico - Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato - Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici

Attestato

di frequenza

Quanto dura

4 ore

Dove

Altro

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RICHIAMO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER LE AZIENDE (TIPO B E C)

PASIAN DI PRATO
22/11/2024
08:00 - 12:00