Addetti alle misure di primo soccorso delle aziende rientranti nella tipologia A L'organizzazione del pronto soccorso è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo A: - aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; - aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno; - aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo B: - aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo C: - aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gli addetti alle misure di primo soccorso, designati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, devono ricevere, come previsto nell'art. 37 comma 9, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Come previsto dal DM 388/2003 art. 3 comma 5, la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. La durata e i contenuti rispettano quanto indicato nell'Allegato 3 del DM 388/2003.
Modulo C - 6 ore Acquisire capacità di intervento pratico - Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. - Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute - Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta - Tecniche di rianimazione cardiopolmonare - Tecniche di tamponamento emorragico - Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato - Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
6 ore
Enaip FVG Via L.da Vinci 27 - Pasian di Prato (UD)
REQUISITI FORMATORE secondo quanto definito nel Decreto Ministeriale 388/03 per lo svolgimento dei corsi di primo soccorso previsti all'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 81/08 (solo per Personale Sanitario Abilitato);
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza del 100% delle ore di formazione previste, verrà somministrata una verifica di apprendimento finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.